Statuto

I - Costituzione e scopi

Art.1

Accademia Pisana dell’Arte, Sodalizio dell’Ussero (già costituita in Pisa, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile come Ente Morale con D.P.R. n.474 dell’8.3.1966) assume dal 9 marzo 1979 ad oggi la denominazione di Accademia Nazionale dell’Ussero di Arti, Lettere e Scienze e dal 2021 la denominazione di “Accademia Nazionale dell’Ussero di Arti, Lettere e Scienze APS” ai sensi del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche. L’Accademia è apolitica e apartitica.

Art.2

Essa ha lo scopo di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Come alla lettera i dell’art. 5 del Decreto legislativo 117/2017. Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare manifestazioni d’arte e di cultura di vario genere, riprendere e riconnettersi ad attività di antiche Accademie o Istituti d’Arte Nazionali valendosi di distinte Sezioni fissate in numero di 3:

a) ARTI
b) LETTERE
c) SCIENZE

Ciascuna sezione svolge:

1) azione culturale sull’Arte, lettere e scienze di ogni tempo.
2) Segue movimenti ed indirizzi sia nel campo nazionale che internazionale.

L’Accademia può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e successivamente individuate dal Consiglio direttivo. L’Accademia può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

Compongono l’Accademia Nazionale dell’Ussero:

a) I soci fondatori;

b) I soci ordinari;

c) I soci benemeriti: coloro che per la loro attività nel campo dell’Arte e della Cultura si sono particolarmente distinti. Sono nominati dal Consiglio direttivo che ne dà comunicazione all’assemblea. Tra questi possono essere nominati Presidenti onorari.

I soci sono le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Art.4:

L’ammissione comporta:

a) L’osservanza delle norme statutarie;

b) L’obbligo di prestare ciascuno nell’ambito delle proprie capacità e competenze effettiva opera per il raggiungimento degli scopi che l’Accademia si propone;

c) L’impegno al pagamento delle quote associative.

L’ammissione a socio ordinario viene deliberata dal Consiglio direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta al presidente dell’associazione.

Art.5

La quota sociale è proposta anno per anno dal Consiglio direttivo e decisa in Assemblea dei soci.

Art.6

L’Accademia deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), viene approvato dall’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori ai 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano maggiori ad 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.7

I soci a carico dei quali siano accertate gravi colpe, che svolgano opera contraria alle finalità dell’Accademia vengono espulsi dall’Accademia con deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci espulsi possono fare ricorso all’Assemblea dei soci entro 15 giorni dalla comunicazione scritta. Eventuale ricorso sarà valutato alla prima assemblea utile che deciderà con atto definitivo e insindacabile.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il socio perde la qualifica anche per morte.