Statuto

V - Modifiche statutarie. Scioglimento dell’Accademia

Art.15

Le modifiche da apportarsi allo Statuto e all’atto costitutivo dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. In prima convocazione è necessaria la presenta dei 2/3 dei soci, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei soci e il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei soci.

Art.16

Per lo scioglimento, trasformazione fusione, scissione dell’Accademia Nazionale dell’Ussero dovrà essere convocata un’assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare a maggioranza qualificata di almeno ¾ degli associati. In caso di scioglimento sarà nominato un collegio di tre Consiglieri che provvederà alla liquidazione dei beni. il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art.17

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

Approvato in Pisa, dall’assemblea dei soci, il 6 ottobre 2021.