Statuto

II - Patrimonio e proventi dell'Accademia

Art.8

Il patrimonio dell’Accademia è costituito da eventuali lasciti o donazioni. L’Accademia ha in divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sono costituiti da:

a) Dai contributi annuali/quote associative;

b) Da eventuali contribuzioni straordinarie;

c) Da eventuali contribuzioni di Enti pubblici e privati e di privati cittadini, donazioni e liberalità di Enti privati e cittadini.

d) dai proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del codice del terzo settore e della raccolta fondi.