Statuto

IV - Il Consiglio direttivo (Organo di amministrazione dell’associazione)

Art.11

Il Consiglio direttivo è costituito da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario, da un Tesoriere e da 3 Consiglieri sempre rieleggibili. I 7 componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea generale dei soci; le cariche direttive vengono conferite dagli stessi membri del Consiglio Direttivo con una votazione segreta e a maggioranza.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12

Il Consiglio direttivo ha funzioni deliberative ed esecutive, provvede al governo ed all’andamento generale dell’Accademia nei modi previsti dal presente Statuto ed in ordine alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci. Pertanto:

a) Compila il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea generale dei soci.

b) Convoca l’Assemblea e propone gli argomenti da trattare.

c) Rende esecutiva l’ammissione e l’espulsione dei soci.

d) Interpone i suoi uffici nelle eventuali divergenze fra i soci ricercandone l’amichevole composizione.

e) Cura tutti gli atti della gestione economica e finanziaria.

f) Provvede alla stampa e propaganda per il sempre miglior raggiungimento degli scopi dell’Accademia. Provvede alla ospitalità degli invitati dell’Accademia.

g) Propone all’Assemblea dei soci per ogni anno l’ammontare delle quote sociali.

h) Esercita il controllo continuo ed accurato sulle spese che possono essere sostenute dall’Accademia per una qualsiasi manifestazione.

Art.13

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno a richiesta del Presidente o, eccezionalmente, a richiesta di almeno quattro dei suoi membri. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed a parità di voti è decisivo quello del Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni di un suo componente si procede con la surroga del primo dei non eletti.

Art.14

Il Presidente ha funzioni rappresentative e deliberative. Pertanto:

a) Rappresenta l’Accademia in tutti gli atti pubblici, in giudizio e di fronte a terzi.

b) Convoca e presiede il Consiglio direttivo.

c) Ha la firma sociale.

d) Presiede l’Assemblea dei soci.

e) Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Assemblea.

f) Può delegare alcuni dei suoi poteri a membri del Consiglio.

g) In casi di assoluta urgenza può adottare quei provvedimenti di carattere straordinario che nell’interesse dell’Accademia ritenga più opportuni e dei quali deve riferire immediatamente al Consiglio direttivo per la necessaria ratifica. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente su delibera del Consiglio direttivo.

Art.14 bis

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.